Art. 6 – Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell'articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a' termini di questo decreto.

Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 5.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Non è presente nessuna massima.