Art. 695 – Codice penale – Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità , fabbrica o introduce nello Stato [4], o esporta, o pone comunque in vendita armi [704], ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d'industria , è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell'arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. pen. n. 15431/2010

Rientrano nel novero delle armi bianche proprie, la cui importazione senza licenza integra il reato di cui all'art. 695 cod. pen., le "katane" giapponesi, le spade, i pugnali, le scimitarre e le tesserine rettangolari taglienti e appuntite destinate all'offesa.

Cass. pen. n. 9318/1998

Poiché la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico, nel senso che abilita alla vendita di armi che — per rendere possibile un efficace controllo — vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa), la vendita di coltelli a scatto da parte di soggetto abilitato a vendere armi da sparo integra il reato di cui all'art. 695 c.p., non potendosi i primi far rientrare tra le seconde.

Cass. pen. n. 4657/1993

È configurabile la contravvenzione di cui all'art. 695 c.p. (fabbricazione o commercio non autorizzato di armi), in caso di detenzione, per la vendita, di un numero di armi superiore a quello consentito in base alla licenza, limitatamente alle armi in eccedenza.

Cass. pen. n. 5278/1988

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e la detenzione non denunciata di miccia e detonatore non integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, ma, rispettivamente, le contravvenzioni di cui agli artt. 697 e 679 c.p.