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Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione [ 453, 454 ], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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