16 Mar Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Posted at 13:11h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Terzo – Delle contravvenzioni in particolare > Titolo I – Delle contravvenzioni di polizia > Capo I – Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza > Sezione III – Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a 0,01 euro, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione [ 453, 454 ], indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”10″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”11″]