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Art. 681 — Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Art. 681 — Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo , senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda non inferiore a centotre euro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 27633/2013

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto “senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica”, è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute. (Nella specie la Corte ha ritenuto l’incompletezza e non veridicità dell’autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell’immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l’esistenza di vie di fuga).

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Cass. pen. n. 20268/2010

Integra il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento l’esercizio di un’attività di intrattenimento in un locale formalmente concepito come club privato e, come tale, accessibile solo alla ristretta cerchia degli aderenti ad esso, ma sostanzialmente aperto senza discriminazioni a chiunque, mediante il pagamento della quota di adesione, allorché manchino le autorizzazioni amministrative prescritte per l’esercizio di quell’attività in luoghi aperti al pubblico. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo di un locale di ampie dimensioni il cui gestore organizzava sistematicamente e continuativamente serate da ballo).

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Cass. pen. n. 31571/2006

È configurabile il reato previsto dall’art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) ogniqualvolta l’agente organizzi un pubblico spettacolo in assenza di licenza e delle prescrizioni ad essa inerenti ovvero senza avere rispettato le prescrizioni imposte dall’autorità a tutela dell’incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 80 TULPS; pertanto l’eventuale cessione a qualsiasi titolo di un locale adibito a pubblico esercizio non libera il gestore dall’osservanza delle leggi e delle prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza, atteso che le autorizzazioni di polizia hanno il carattere della personalità. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità per la contravvenzione di cui trattasi del presidente di una società titolare di un locale pubblico, il quale aveva affidato una parte della struttura ad altro soggetto in gestione temporanea, per essere adibita a discoteca all’aperto).

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Cass. pen. n. 25519/2005

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 c.p.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 T.U. di P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio. (Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l’apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell’impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall’art. 80 T.U. di P.S.).

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Cass. pen. n. 13055/2005

La contravvenzione prevista dall’art. 681 c.p., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l’agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all’art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un teatro in cui era stato organizzato uno spettacolo senza la prescritta licenza e senza che fosse stata effettuata una verifica tecnica relativa alla solidità e sicurezza della struttura).

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Cass. pen. n. 8101/2005

Configura il reato previsto dagli artt. 681 c.p. e 80 R.D. n. 773 del 1931 la gestione di una piscina con impianto di acquascivolo, con licenza di agibilità decaduta per il mancato adeguamento alle prescrizioni del D.M. 18 marzo 1996 n. 61 previste per gli impianti sportivi, in quanto anche nelle piscine con acquascivolo può effettuarsi attività natatoria, che è qualificabile come attività sportiva, e pertanto debbono essere applicate le prescrizioni volte a garantire la sicurezza dei frequentatori contro il rischio di cadute e di annegamenti.

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Cass. pen. n. 218/2003

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto «senza aver osservato le prescrizionu dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica», è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all’art. 666 c.p. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni «concernenti l’incolumità pubblica» mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

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Cass. pen. n. 3757/2001

In materia di abusiva apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è precluso al giudice ordinario, mediante la disapplicazione dell’atto amministrativo, interferire con la scelta effettuata dall’amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale sia con riferimento al rilascio dell’autorizzazione, sia con riguardo al rinnovo della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima l’ordinanza del tribunale del riesame il quale, disapplicando il provvedimento amministrativo di diniego di proroga della licenza di esercizio pubblico, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo dei relativi locali disponendone la restituzione agli aventi diritto).
La prosecuzione della gestione dei locali aperti al pubblico trattenimento o ritrovo oltre il termine previsto nell’autorizzazione configura la violazione dell’art. 681 c.p., attesa la sua equiparazione alla condotta illecita di chi apre abusivamente detti locali senza l’osservanza delle prescrizioni dell’autorità intese a tutelare l’incolumità pubblica. (La Corte ha nell’occasione escluso che la pregressa osservanza delle prescrizioni nel periodo di gestione autorizzata impedisse il perfezionarsi dell’ipotesi delittuosa de qua).

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Cass. pen. n. 4835/1999

L’affidamento temporaneo della gestione dei locali adibiti a discoteca dal titolare della licenza ad altro soggetto da lui incaricato non esonera il primo dall’assicurare comunque la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della pubblica incolumità per l’apertura e l’esercizio di luoghi di pubblico spettacolo. Pertanto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla autorità, è chiamato a rispondere penalmente il titolare della licenza per il colpevole affidamento della gestione dei locali a persona inesperta, negligente, imprudente ovvero non resa edotta degli specifici obblighi incombenti in riferimento alle medesime prescrizioni.

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Cass. pen. n. 4663/1996

Le contravvenzioni previste dagli artt. 666 e 681 del codice penale possono concorrere, riguardando la prima la licenza prescritta dall’art. 60 T.U.L.P.S. per l’apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull’ordine pubblico e la sicurezza in genere, la seconda le specifiche prescrizioni da impartirsi, ai sensi e con la diversa procedura indicata dall’art. 80 dello stesso testo unico, a tutela della pubblica incolumità.

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Cass. pen. n. 8851/1993

Non può ritenersi realizzato il reato contravvenzionale di cui all’art. 681 c.p. — apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento — nel caso di concessione in locazione di un locale ad un soggetto privato affinché questi vi tenga una riunione privata, limitata a familiari ed amici, per festeggiare una ricorrenza.

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Cass. pen. n. 6275/1990

La contravvenzione di cui all’art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) non resta assorbita in quella di cui all’art. 666 dello stesso codice (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) qualora ricorrano anche gli elementi oggettivi di tale reato in quanto diverso è l’oggetto specifico dei due reati: l’interesse concernente la polizia di sicurezza in quanto riguarda l’ordine pubblico e la pubblica tranquillità, la contravvenzione di cui all’art. 666 c.p.; la polizia di sicurezza, in quanto concerne particolarmente la pubblica incolumità, quella di cui all’art. 681 dello stesso codice.

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