Art. 682 – Codice penale – Ingresso arbitrario in luoghi, ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato
Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [260] , con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da euro 51 a euro 309.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 19676/2021
In tema di ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare, il reato presuppone esclusivamente che il divieto sia stato posto con un legittimo provvedimento dell'autorità e che sia reso conoscibile con idonei mezzi di pubblicità, mentre è irrilevante che l'accesso sia avvenuto in una base militare statunitense ubicata sul territorio nazionale, trattandosi di sito concesso ad uno Stato estero in forza di accordi internazionali, conclusi nel perseguimento di interessi militari dello Stato italiano.
Cass. pen. n. 42071/2019
Ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 682 cod. pen., è sufficiente accertare, oltre all'introduzione abusiva con dolo o colpa in un determinato luogo "militare", il solo fatto che, in relazione a questo, sia stato legittimamente imposto un divieto di accesso, indipendentemente dalle ragioni che in concreto lo hanno determinato.
Cass. pen. n. 9618/2004
Qualora, per ragioni essenzialmente di salvaguardia della pubblica incolumità, sia stato imposto il divieto di accesso ad un'area adiacente ad un poligono di tiro, in quanto possibile zona di ricaduta di ordigni inesplosi, l'inosservanza di detto divieto, non essendo questo finalizzato alla tutela di un «interesse militare dello Stato» e non avendo, inoltre, ad oggetto, un vero e proprio «luogo militare» quale definito (con validità da ritenersi estesa anche alla legge penale comune) dall'art. 230 c.p. mil. pace, non può costituire condotta idonea a rendere configurabile il reato di cui all'art. 682 c.p.
Cass. pen. n. 2350/1997
Deve escludersi che l'art. 682 c.p. — il quale punisce l'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato — sia posto esclusivamente a tutela preventiva del segreto militare: infatti la norma fa riferimento generico all'«interesse militare dello Stato», per cui la valutazione delle esigenze da tutelare è rimessa all'autorità che istituisce il divieto. La sanzione penale è, pertanto, correlata ad un ingresso in luogo vietato ed è prevista per il solo fatto che un divieto sia stato legittimamente imposto, indipendentemente dalle ragioni che in concreto hanno determinato la limitazione dell'accesso nella zona militare.
Cass. pen. n. 958/1996
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 682 c.p. — ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato — assume decisiva rilevanza la legittimità del provvedimento impositivo del divieto di accesso, come si evince dal riferimento testuale all'esistenza del «divieto» di accesso in determinati luoghi nell'interesse militare dello Stato ed alla «arbitrarietà» della introduzione in essi.