Cass. pen. n. 3757 del 31 gennaio 2001
Testo massima n. 1
In materia di abusiva apertura di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento è precluso al giudice ordinario, mediante la disapplicazione dell'atto amministrativo, interferire con la scelta effettuata dall'amministrazione nell'esercizio del potere discrezionale sia con riferimento al rilascio dell'autorizzazione, sia con riguardo al rinnovo della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto illegittima l'ordinanza del tribunale del riesame il quale, disapplicando il provvedimento amministrativo di diniego di proroga della licenza di esercizio pubblico, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo dei relativi locali disponendone la restituzione agli aventi diritto).
Testo massima n. 2
La prosecuzione della gestione dei locali aperti al pubblico trattenimento o ritrovo oltre il termine previsto nell'autorizzazione configura la violazione dell'art. 681 c.p., attesa la sua equiparazione alla condotta illecita di chi apre abusivamente detti locali senza l'osservanza delle prescrizioni dell'autorità intese a tutelare l'incolumità pubblica. (La Corte ha nell'occasione escluso che la pregressa osservanza delle prescrizioni nel periodo di gestione autorizzata impedisse il perfezionarsi dell'ipotesi delittuosa de qua).