Avvocato.it

Art. 645 — Frode in emigrazione

Art. 645 — Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie , eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi , si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da trecentonove euro a milletrentadue euro.

La pena è aumentata [ 64 ] se il fatto è commesso a danno di due o più persone [ 649 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”10″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”12″]

Massime correlate

Cass. pen. n. 1399/1967

L’art. 645 codice penale, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilità di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L’ipotesi di cui all’art. 3 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, è applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all’art. 645 codice penale, che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato

[adrotate group=”12″]

Cass. pen. n. 56/1967

L’emigrazione degli italiani all’estero deve avvenire per tramite del Ministero del lavoro e degli uffici periferici (Uffici Provinciali del Lavoro). Ogni altra forma di espatrio è illegale perché può esporre i lavoratori a sfruttamento o da parte dei datori di lavoro o da parte degli affaristi che vivono ai margini di tale attività. (Principio affermato in relazione al reato di agevolazione dell’emigrazione in contravvenzione alle leggi e ai regolamenti, previsto dagli artt. 1 e 2 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, in fattispecie di esercizio di agenzia di affari per procurare lavoro all’estero ai braccianti agricoli italiani, senza la speciale licenza della Direzione generale per l’emigrazione ai sensi del R.D. 13 novembre 1919, n. 2205 e del D.L. 24 settembre 1949, n. 895).

[adrotate group=”12″]

[adrotate group=”11″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze