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Art. 644 ter — Prescrizione del reato di usura

Art. 644 ter — Prescrizione del reato di usura

La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 45993/2007

In tema di prescrizione del reato di usura, nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato, la disposizione di cui all’art. 644 ter c.p. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell’imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie, all’imputato era stata contestata la commissione dei fatti «sino al mese di aprile del 1994»).

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