16 Mar Art. 644 ter — Prescrizione del reato di usura
La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 45993/2007
In tema di prescrizione del reato di usura, nel caso in cui il capo di imputazione faccia riferimento ad un fatto temporale limitato, la disposizione di cui all’art. 644 ter c.p. non consente di spostare in avanti la protrazione del reato in difetto di una modifica dell’imputazione o di contestazioni suppletive. (Nella specie, all’imputato era stata contestata la commissione dei fatti «sino al mese di aprile del 1994»).
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