Art. 619 – Codice penale – Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il colpevole, senza giusta causa , rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza [616], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 29832/2015
Ai fini della configurabilità del reato di distruzione di corrispondenza (nella specie commesso da addetto al servizio postale), deve considerarsi "corrispondenza" anche quella costituita da stampe inviate per posta, non in busta chiusa, a destinatari individuati, perchè oggetto della tutela apprestata dalla fattispecie incriminatrice è l'interesse all'effettivo recapito della comunicazione.
Cass. pen. n. 887/1971
Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l'autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell'azienda telefonica).
Cass. pen. n. 838/1969
La violazione di corrispondenza, concretante una delle ipotesi previste dall'art. 619 c.p., non si realizza unicamente con la effettiva lettura della corrispondenza manomessa, essendo sufficiente a concretare l'elemento costitutivo materiale di quel reato la semplice presa di cognizione del contenuto del plico, quale si realizza con l'apertura dello stesso e con l'esame del suo contenuto, per verificarne l'esistenza eventuale di valori od altre utilità.