Cass. pen. n. 838 del 10 aprile 1969

Testo massima n. 1


La violazione di corrispondenza, concretante una delle ipotesi previste dall'art. 619 c.p., non si realizza unicamente con la effettiva lettura della corrispondenza manomessa, essendo sufficiente a concretare l'elemento costitutivo materiale di quel reato la semplice presa di cognizione del contenuto del plico, quale si realizza con l'apertura dello stesso e con l'esame del suo contenuto, per verificarne l'esistenza eventuale di valori od altre utilità.