16 Mar Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza
Posted at 13:10h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XII – Dei delitti contro la persona > Capo III – Dei delitti contro la libertà individuale > Sezione V – Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [ 616 ] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta , senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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