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Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Art. 618 — Rivelazione del contenuto di corrispondenza

Chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza [ 616 ] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta , senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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