Cass. pen. n. 887 del 21 giugno 1971

Testo massima n. 1


Soggetto attivo del reato di violazione di corrispondenza postale, telegrafica o telefonica può essere qualsiasi addetto al servizio postale, telegrafico o telefonico, indipendentemente dalle mansioni svolte. (Fattispecie in cui l'autore del reato era un addetto a servizi amministrativi dell'azienda telefonica).