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Art. 602 bis — Pene accessorie

Art. 602 bis — Pene accessorie

[ La condanna per i reati di cui agli articoli 583 bis, 600, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies comporta, qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

  1. 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
  2. 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.
  3. ]

  1. 1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
  2. 2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.
  3. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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