Art. 601 – Codice penale – Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20726/2024

Il delitto di tratta di persone contempla una fattispecie plurima con due condotte alternative, la prima delle quali è a dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico, individuato nel fine di indurre o costringere le vittime alle prestazioni elencate nel primo comma dell'art. 601 cod. pen., determinandone lo sfruttamento ovvero la sottoposizione al prelievo di organi.

Cass. civ. n. 14843/2024

Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile. (Fattispecie relativa a vittime che, convinte a lasciare il loro Paese con la prospettiva di trovare un lavoro lecito all'estero, giunte in Italia erano state poste in stato di servitù e indotte a prostituirsi).

Cass. pen. n. 20154/2023

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso di uno straniero extracomunitario nel territorio dello Stato, configurabile "salvo che il fatto costituisca più grave reato", resta assorbito in quello più grave di tratta di persone, di cui all'art. 601 cod. pen., nonostante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle norme incriminatrici, nel caso in cui sia realizzato con una condotta naturalistica identica o continente.

Cass. pen. n. 49148/2019

In tema di delitto di tratta di persone, la situazione di necessità di cui all'art. 601, comma primo, cod. pen. coincide con la "posizione di vulnerabilità" di cui alla direttiva comunitaria 2012/29/UE e al d.lgs. n. 24 del 2014 e deve essere intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale della persona offesa, idonea a condizionarne la volontà personale e che non consente altra scelta effettiva di vita, se non cedendo all'abuso di cui è vittima e non è, pertanto, identificabile nello stato di necessità, cui fa riferimento l'art. 54 cod. pen., ma va correlata, piuttosto, alla nozione di "stato di bisogno" di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen., dettato in tema di usura aggravata.

Cass. pen. n. 35992/2019

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 601 cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in relazione alla previsione di un trattamento sanzionatorio identico a quello previsto per il reato di cui all'art. 600 cod. pen., atteso che le condotte incriminate da tali disposizioni, e dall'art. 602 cod. pen., sono connotate da un comune denominatore costituito dallo sfruttamento dell'uomo che conferisce a dette fattispecie un'omogeneità sostanziale, non solo nell'aspetto teleologico, ma anche in quello attinente alla tutela del bene giuridico (la libertà e la personalità individuale) e in quello sistematico (previsione delle tre fattispecie nella medesima sezione del codice penale).

Cass. pen. n. 49514/2018

Il reato di riduzione in stato di servitù (art. 600, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.) concorre con il reato di tratta di persona libera (art. 601, comma primo, seconda ipotesi, cod. pen.), poiché, difettando l'unicità naturalistica del fatto, non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. tra le due fattispecie, né le stesse contengono clausole di riserva che consentano l'applicazione delle figure dell'assorbimento, della consunzione o del "post-factum" non punibile.

Cass. pen. n. 31673/2017

Per i delitti di cui agli artt. 600 e 601 cod. pen (rispettivamente riduzione in schiavitù e tratta di persone) la competenza in appello appartiene alla Corte d'assise d'appello anche quando il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato dinanzi al giudice dell'udienza preliminare; si tratta di competenza funzionale, con la conseguenza che la violazione della relativa disciplina determina, ex art. 178, comma 1, lett. a) e 179, comma 1, cod. proc. pen., una nullità assoluta e, pertanto, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità.

Cass. pen. n. 39797/2015

Il delitto di tratta di persone commesso nei confronti di persone minori di età non assorbe l'aggravante prevista dall'art. 602-ter cod. pen., con riferimento a tale condizione anagrafica della persona offesa, in quanto la nuova formulazione dell'art. 601 cod. pen., introdotta dal d. lgs. 4 marzo 2014, n. 24, si limita a stabilire che, allorquando oggetto della tratta sono soggetti minori, il reato è configurabile anche in assenza delle modalità indicate nella prima parte della disposizione.

Cass. pen. n. 40045/2010

Ai fini della configurabilità del delitto di tratta di persone (art. 601 c.p.), non è richiesto che il soggetto passivo si trovi già in schiavitù o condizione analoga, con la conseguenza che il delitto in questione si ravvisa anche se una persona libera sia condotta con inganno in Italia, al fine di porla nel nostro territorio in condizione analoga alla schiavitù; il reato di tratta può essere, infatti, commesso anche con induzione mediante inganno in alternativa alla costrizione con violenza o minaccia, al fine di commettere i delitti di cui all'art. 600, comma primo, c.p. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità, in ordine al delitto di cui all'art. 601 c.p., nei confronti degli imputati, i quali avevano pubblicato su stampa in Polonia ed altri Paesi dell'Est nonché via internet annunci ingannevoli di lavoro ben remunerato in Italia assicurando trasferimento, alloggio e vitto nel luogo di destinazione dove singole cellule smistavano i lavoratori nei campi e li riducevano in schiavitù).

Cass. pen. n. 20740/2010

Il delitto di favoreggiamento dell'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero extracomunitario resta assorbito nel delitto di tratta di persone se realizzato per compiere questo ultimo delitto, in quanto la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui alla norma di previsione del delitto di favoreggiamento dell'ingresso clandestino comporta l'applicazione della norma incriminatrice della tratta, delitto più gravemente punito.

Cass. pen. n. 23368/2008

Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, comma primo, c.p., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.