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Art. 602 — Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 602 — Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

[ La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 21/2003

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600 c.p.), può commettere anche il reato di cui all’art. 602 c.p., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la «proprietà esclusiva», avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l’unico «proprietario».

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Cass. pen. n. 1015/2000

Non è adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all’art. 602 c.p.) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all’art. 10, comma secondo c.p., necessita della richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di reato commesso all’estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, è incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualità di condanna).

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Cass. pen. n. 4852/1990

La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, rinnovata nella successiva Convenzione del 7 settembre 1956 ratificata con la legge italiana 20 dicembre 1957, n. 1304, nell’elenco delle varie situazioni considerate analoghe alla schiavitù contemplava anche situazioni di fatto e non di diritto, perché realizzabili senza alcun fatto normativo. Pertanto, condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile, per prassi, tradizioni, circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. per accertata padronanza assoluta su dei bambini, acquisita mediante cessioni o rapimenti, e stato di soggezione e costrizione a rubare dei bambini medesimi).

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