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Art. 600 quater — Detenzione di materiale pornografico

Art. 600 quater — Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a millecinquecentoquarantanove euro.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 48175/2017

La prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es, nel “cestino”del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei “file”, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.

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Cass. pen. n. 39543/2017

La configurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità”nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall’art. 600-quater, comma secondo, cod. pen.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche).

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Cass. pen. n. 38221/2017

In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo illecito, sì che non possono concorrere tra loro, se riguardano lo stesso materiale; nell’ipotesi, invece, di materiale pedopornografico procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la configurazione della continuazione tra reati di cui all’art. 600-quater cod. pen. in una fattispecie in cui era contestata la detenzione di immagini, alcune procurate con accesso alla rete internet, ed altre contenute in diversi dischi fissi).

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Cass. pen. n. 11044/2017

Integra il delitto di cui all’art. 600-quater cod. proc. pen. l’accertato possesso di “files”pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l’avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un’elisione “ex tunc”della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei “files”sino a quel momento detenuti.

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Cass. pen. n. 26432/2016

In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall’art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l’impiego dell’attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall’art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web “civetta”.

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Cass. pen. n. 24345/2015

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di “files”pedopornografici, “scaricati”da internet, mediante l’allocazione nel “cestino”del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell’accesso al “file”, mentre solo per i “files”definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.

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Cass. pen. n. 4678/2015

In tema di detenzione di materiale pornografico, la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazze minori di anni diciotto può essere desunta anche dai connotati fisici delle adolescenti ritratte e dal prelievo dei “file”da siti “internet”il cui indirizzo “URL”evoca la minore età e denominazioni chiaramente riferibili a bambini o a contenuti pedopornografici.

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