14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26432 del 24 giugno 2016
Posted at 19:45h
in Massimario
Testo massima n. 1
In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall’art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l’impiego dell’attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall’art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web “civetta”.
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