14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 48175 del 19 ottobre 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
La prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all’art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi [ ad es, nel “cestino” del sistema operativo ], evidenziando tale attività una selezione consapevole dei “file”, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.
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