Cass. pen. n. 41067 del 8 novembre 2007
Testo massima n. 1
Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di «files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).
Testo massima n. 2
Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di « files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).