Art. 623 ter – Codice penale – Casi di procedibilità d’ufficio
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 615, secondo comma, 617 ter, primo comma, 617 sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 2481/2020
Il delitto di minaccia grave è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ai sensi dell'art. 623-ter cod. pen., ove sia ritenuta sussistente la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, quale aggravante ad effetto speciale.