16 Mar Art. 623 ter — Casi di procedibilità d’ufficio
Posted at 13:09h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo XII – Dei delitti contro la persona > Capo III bis – Disposizioni comuni sulla procedibilità
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 612, se la minaccia è grave, 615, secondo comma, 617 ter, primo comma, art. 617 sexies del c.p., primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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