16 Mar Art. 623 bis — Altre comunicazioni e conversazioni
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 25174/2005
In tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione per la configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.) la sussistenza di presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell’applicazione rivelata.
In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623 c.p.), il concetto di notizia destinata al segreto comprende anche le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscano il «cuore» degli stessi e che siano il frutto della cognizione e della organizzazione della impresa (fattispecie relativa alla riproduzione di un dispositivo di filtraggio).
Cass. pen. n. 25488/2004
Sussiste il reato di cui al combinato disposto degli artt. 617 bis e 623 bis c.p., nel caso di installazione di apparecchio ricevente atto ad intercettare le comunicazioni degli organi di polizia effettuate attraverso la loro centrale operativa, atteso che il citato art. 623 bis, nella sua attuale formulazione, introdotta dall’art. 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 547, si riferisce ad ogni genere di «trasmissione a distanza di suoni, immagini ed altri dati», senza più il limite che dovesse comunque trattarsi di trasmissione «con collegamento su filo o ad onde guidate».
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