Art. 617 sexies – Codice penale – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi , è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. pen. n. 39768/2017
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.