16 Mar Art. 617 quater — Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
, ovvero le impedisce o le interrompe , è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 18713/2016
La formazione della cosa giudicata su un capo della sentenza per mancata impugnazione può verificarsi solo con riferimento ai capi che siano completamente autonomi perché fondati su distinti presupposti di fatto e di diritto, sicché l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verifica quando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essa il suo presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte d’appello che aveva escluso l’acquiescenza della parte che aveva contestato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della liquidazione equitativa, in relazione all’inesattezza dell’inadempimento nonché al parametro adottato per la liquidazione).
Cass. pen. n. 40035/2011
È configurabile il tentativo del delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).
Cass. pen. n. 31135/2007
Integra il delitto di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater, comma primo, c.p.) la condotta di colui che si avvalga di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l’accesso di estranei alle comunicazioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha escluso che abbiano rilievo la circostanza che l’autore di siffatta condotta rivesta la qualità di amministratore di sistema connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici, abilitato pertanto ad inserirsi nel sistema, perché tale qualità non lo abilita, comunque, ad accedere — come accaduto nella fattispecie — alla casella di posta elettronica del singolo account protetta da apposita password nonché la agevole identificabilità quale autore e installatore del programma di intercettazione dello stesso amministratore di sistema).
Cass. pen. n. 4011/2006
La previsione di cui all’art. 617 quater, comma secondo, c.p. — nel sanzionare la condotta di chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma — non richiede quale presupposto del reato l’intercettazione fraudolenta delle comunicazioni (sanzionata dall’art. 617 quater, comma primo), in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico comunicazioni cosiddette «chiuse» destinate a rimanere segrete, delle quali l’agente sia comunque venuto a conoscenza.
Cass. pen. n. 44362/2003
Integra il reato di cui all’art. 617 quater c.p. la condotta del titolare di un esercizio commerciale che utilizza, mediante un terminale POS in sua dotazione, una carta di credito contraffatta, atteso che il titolare dell’esercizio commerciale è ben legittimato ad usare il terminale POS e l’accesso abusivo genera un flusso di informazioni ai danni del titolare della carta contraffatta diretto all’addebito sul suo conto della spesa fittiziamente effettuata.
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