Art. 590 quater – Codice penale – Computo delle circostanze

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 28519/2024

In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Cass. civ. n. 24097/2024

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 25, 27, 32, 97, 102, 106 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o a quella del lavoro di pubblica utilità e delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa, non avendo il doppio grado di merito copertura costituzionale e corrispondendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza a una scelta legislativa legittima, in quanto finalizzata a migliorare l'efficienza del sistema delle impugnazioni. (In motivazione, la Corte ha altresì evidenziato che le garanzie della giurisdizione risultano comunque assicurate nell'ambito del giudizio di primo grado e per effetto dello scrutinio di legittimità della sentenza, nonché, per la persona offesa, dalla facoltà di adire la giurisdizione civile a tutela dei propri diritti).

Cass. civ. n. 18366/2024

In tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha ravvisato la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità di un medico per il delitto di omicidio colposo, sul rilievo che, nell'imputazione, il profilo di colpa era stato contestato quale errore di diagnosi e di scelta dell'intervento da eseguire, nella sentenza di primo grado, era stato ravvisato nell'ingiustificata condotta omissiva a fronte di complicanze seguite all'operazione e, nella sentenza d'appello, era stato, invece, individuato nell'esecuzione imperita del primo intervento chirurgico).

Cass. civ. n. 17697/2024

L'ordinanza di esclusione della parte civile, di regola non rientrante nel novero dei provvedimenti impugnabili, è suscettibile di ricorso per cassazione ove affetta da abnormità, perché caratterizzata da un contenuto di assoluta singolarità, tale da risultare "extra-vagante" rispetto al sistema processuale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto abnorme l'ordinanza di esclusione della parte civile emessa in un processo la cui udienza preliminare si era conclusa nel maggio del 2022 e, quindi, anteriormente all'entrata in vigore del disposto dell'art. 79 cod. proc. pen., nella formulazione novellata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 85-bis d.lgs. cit., ai soli processi nei quali, alla data del 30 dicembre 2022, l'udienza preliminare era in corso e gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti non erano ancora ultimati).

Cass. civ. n. 15406/2023

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la redazione del documento di valutazione dei rischi effettuata da un professionista incaricato, dotato delle necessarie competenze e l'adozione delle prescritte misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui quest'ultimo possa rilevare la sussistenza di rischi ulteriori o l'inadeguatezza delle modalità di prevenzione di quelli già correttamente individuati, adoperando l'ordinaria diligenza, sulla base di competenze tecniche di diffusa conoscenza ovvero di regole di comune esperienza. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna del datore di lavoro per le lesioni da ustione riportate da un lavoratore, attinto da schizzi di alluminio fuso, mentre eseguiva la "scorificazione" del metallo in fusione indossando guanti in pelle fino al polso, grembiule e pantaloni in cotone, occhiali senza calotta protettiva di viso e capo, nonostante il DVR non prevedesse, per l'esecuzione dell'operazione, l'utilizzo di indumenti "alluminizzati" termoprotettivi).

Cass. civ. n. 1940/2023

In tema di infortuni sul lavoro derivati dall'inosservanza delle regole per la realizzazione di ponteggi destinati all'esecuzione di "lavori in quota", integra la violazione dell'art. 136 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa previsione di misure atte a garantire la stabilità del ponteggio in uso, senza che rilevi la quota o l'altezza dal suolo alle quali operano i lavoratori. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l'affermazione di responsabilità del datore di lavoro per le gravi lesioni riportate da un operaio, impegnato in lavori edili in uno dei piani più bassi del ponteggio, a seguito della caduta determinata dal ribaltamento della struttura, non ancorata alla parete, né altrimenti stabilizzata, come prescritto dal piano di montaggio).

Cass. civ. n. 2577/2024

È ammissibile il ricorso per cassazione dell'imputato avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, sussistendo l'interesse dello stesso alla più favorevole declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale ex art. 129 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. per esito positivo della messa alla prova, emessa in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della condizione di procedibilità della querela, rilevabile d'ufficio per i processi pendenti a tale data).

Cass. pen. n. 1805/2018

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 589-bis, 590-quater cod. pen. e 222 cod. strada per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., perché sia la previsione dell'esclusione dell'equivalenza o prevalenza delle attenuanti, diverse da quelle di cui all'art. 98 e 114 cod. pen., sulle aggravanti specificamente richiamate dall'art. 590-quater cod. pen., sia la previsione dell'automaticità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in tutte le ipotesi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, successive all'entrata in vigore della nuova disciplina, sono regole rientranti nel legittimo esercizio della discrezionalità del legislatore, che si estrinseca in una tutela rafforzata dell'incolumità personale nell'ambito della circolazione stradale.