Art. 589 ter – Codice penale – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XII - Dei delitti contro la persona > Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 25842/2019
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.