Art. 590 ter – Codice penale – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo XII - Dei delitti contro la persona > Capo I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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