Art. 590 ter – Codice penale – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali e nautiche

Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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