Art. 518 sexiesdecies – Codice penale – Circostanze aggravanti
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
La pena è aumentata da un terzo alla meta' quando un reato previsto dal presente titolo:
1) cagiona un danno di rilevante gravità;
2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.
Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applicano la pena accessoria di cui all'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.