Art. 518 septiesdecies – Codice penale – Circostanze attenuanti
Fonti > Codice Penale > Libro secondo - Dei delitti in particolare > Titolo VIII bis - Dei delitti contro il patrimonio culturale
La pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.
La pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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