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Art. 456 — Circostanze aggravanti

Art. 456 — Circostanze aggravanti

Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [ 64 ] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato , o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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