16 Mar Art. 456 — Circostanze aggravanti
Posted at 13:07h
in Codice penale
Fonti > Codice penale > Libro Secondo – Dei delitti in particolare > Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica > Capo I – Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate [ 64 ] se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato , o ne è compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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