16 Mar Art. 457 — Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate , da lui ricevute in buona fede , è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 11489/1990
La differenza tra l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p. e quella di cui all’art. 455 stesso codice consiste in ciò che per il reato di cui all’art. 455 la scienza della falsità delle monete o titoli equipollenti deve sussistere nel colpevole all’atto della ricezione, mentre per il reato previsto dall’art. 457 tale scienza è invece posteriore al ricevimento della falsa moneta.
Cass. pen. n. 73/1982
La meno grave ipotesi di cui all’art. 457 c.p. (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) può ricorrere anche nel caso di chi spende una banconota falsa trovata per terra: non può infatti escludersi a priori, che chi si appropria di una moneta rinvenuta per terra ritenga che essa sia genuina e che solo dopo la ricezione si avveda della falsità e la spenda.
Cass. pen. n. 2999/1981
Il rinvenimento accidentale di banconote la cui falsità sia stata immediatamente recepita dall’inventore, che poi le spenda, non configura l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 457 c.p., sia perché il rinvenimento e la contestuale constatazione della falsità esclude in radice la buona fede nella ricezione voluta dalla norma citata, sia perché la sostanziale ratio dalla minore entità di tale figura criminosa risiede nella considerazione che il soggetto agisce de damno vitando, sia pure illecitamente e deprecabilmente riversando su altri il danno.
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