Art. 362 – Codice penale – Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 36413/2019

In tema di esame testimoniale, per sostenere l'assenza di genuinità della prova dichiarativa, non è sufficiente affermare e comprovare che una o più domande abbiano suggerito la risposta, ma occorre estendere l'analisi dell'affidabilità della prova nel suo complesso, ben potendo il giudizio di piena attendibilità del teste essere fondato sulle risposte sd altre domande.

Cass. pen. n. 19923/2019

In tema di reato di omessa denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio, la sussistenza del presupposto di fatto relativo alla condizione di procedibilità d'ufficio del reato oggetto della condotta omissiva, va valutata con riferimento al momento di realizzazione dell'omissione, a nulla conseguentemente rilevando che, successivamente ad essa, sia stata prevista, per il reato non denunciato, la procedibilità a querela.

Cass. pen. n. 8937/2015

Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall'art. 362 cod. pen. la condotta dell'incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale.