16 Mar Art. 362 — Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio
L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio [ c.p.p. 330–332, 347 ], è punito con la multa fino a euro 103.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [ 120 ] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l’esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 8937/2015
Integra il delitto di omessa denuncia previsto dall’art. 362 cod. pen. la condotta dell’incaricato di pubblico servizio che ometta di denunciare un fatto di cui sia venuto a conoscenza, in concomitanza o a cagione delle funzioni espletate, che presenti gli elementi essenziali di un reato, non essendo poi indispensabile che la notizia di reato si riveli anche fondata nel successivo sviluppo procedimentale.
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