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Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza

Art. 211 — Esecuzione delle misure di sicurezza

Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta [ 202 ].

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile [ c.p.p. 648, 650 ].

L’esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive [ 215 ], aggiunte a misure di sicurezza detentive [ 215 ] ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 1534/1996

L’esecuzione della libertà vigilata, in conseguenza dell’unificazione di più misure di sicurezza della medesima specie, applicate, con sentenze penali di condanna, per fatti commessi in tempi diversi, è correttamente disposta, ai sensi degli artt. 211 e 212 c.p., dopo che le pene detentive sono state scontate e completamente eseguite, a nulla rilevando i periodi di detenzione a qualsiasi altro titolo sofferti, in quanto il principio della fungibilità della detenzione non opera tra pene e misure di sicurezza: sicché il periodo trascorso in custodia cautelare o in espiazione di pena non può mai valere come anticipata esecuzione di misura di sicurezza; mentre può solo, ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 297 c.p.p., dell’internamento per misura di sicurezza e può solo, ai fini della determinazione della pena detentiva da espiare, tenersi conto, ai sensi dell’art. 657 stesso codice, oltre che della custodia cautelare, anche della misura di sicurezza detentiva provvisoriamente applicata, sempre che questa non sia divenuta definitiva.

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Cass. pen. n. 4040/1986

Le misure di sicurezza e le misure di prevenzione sono in via generale incompatibili, data la prevalenza delle prime sulle seconde: solo nel caso di concorso tra soggiorno obbligato e libertà vigilata le due misure sono compatibili, giacché il divieto di cumulo, stabilito dall’art. 10 L. 27 dicembre 1956, n. 1423 non si riferisce all’obbligo di soggiorno che è misura autonoma e distinta, come si evince dagli artt. 3, 5 e 6 della legge medesima. In tal caso la misura di prevenzione prevale su quella di sicurezza per l’assimilabilità del soggiorno obbligato alla misura di sicurezza detentiva, sicché la libertà vigilata va eseguita successivamente e cioè dopo la cessazione dell’altra.

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