14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1534 del 13 aprile 1996
Testo massima n. 1
È legittima la notificazione del decreto di fissazione dell’udienza [ nella specie dinanzi al tribunale di sorveglianza ] eseguita mediante consegna a mani della moglie dell’interessato, con la quale non si neghi la convivenza, a nulla rilevando la condizione di asserita irreperibilità, giacché la notificazione con il rito degli irreperibili è imposta solo allorché non sia stato possibile procedere alla notificazione a norma dell’art. 157 c.p.p.
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Testo massima n. 2
In caso di trasgressione agli obblighi conseguenti alla sottoposizione alla libertà vigilata, l’imposizione di cauzione ovvero la sostituzione della libertà vigilata in corso con una misura di sicurezza detentiva devono essere disposte anche nell’ipotesi in cui, per accertata irreperibilità, non sia possibile la consegna alla persona sottoposta alla libertà vigilata della carta precettiva contenente le specifiche prescrizioni stabilite dal magistrato di sorveglianza. [ Fattispecie nella quale si è ritenuto che lo stato di irreperibilità di persona sottoposta a libertà vigilata giustificasse ampiamente sia il giudizio di accentuata pericolosità sociale già in precedenza formulato, sia la valutazione di insufficienza e di inefficacia della libertà vigilata, posti a base dell’assegnazione del libero vigilato a una casa di lavoro ].
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