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Art. 183 — Concorso di cause estintive

Art. 183 — Concorso di cause estintive

Le cause di estinzione del reato [ 150170 ] o della pena [ 171181 ] operano nel momento in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa che estingue il reato con una causa che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente.

Quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l’estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2388/1996

La pena inflitta per un reato coperto da amnistia impropria non è eseguibile e non può ricomprendersi nel provvedimento di unificazione delle pene, né può costituire oggetto di applicazione dell’indulto, in quanto va applicata prima di tale unificazione, e comporta lo scioglimento del cumulo, qualora questo sia stato già effettuato, con l’esclusione delle pene ineseguibili per amnistia e la determinazione del nuovo cumulo.

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Cass. pen. n. 6388/1996

Nel concorso di cause estintive della pena e del reato deve avere la prevalenza, ai sensi dell’art. 183, secondo comma, c.p., la causa che estingue il reato anche se intervenuta successivamente; ne consegue che in sede di esecuzione, non è consentito al condannato, decorso il quinquennio utile per l’estinzione del reato, richiedere la revoca della sospensione condizionale e optare per l’applicazione dell’indulto e, quindi per l’estinzione della pena. Né viene in rilievo nella specie l’art. 672, quarto comma c.p.p., secondo il quale l’amnistia e l’indulto devono essere applicati, qualora il condannato lo richieda, anche se è terminata l’esecuzione della pena in quanto tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, ai fini della possibilità di richiedere l’applicazione dell’indulto, sono ininfluenti gli eventi che riguardano la pena, ma non anche quelli, più radicali, che hanno come effetto l’estinzione del reato e dai quali discende la carenza di interesse alla applicazione del condono.

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Cass. pen. n. 1877/1994

Poiché, ai sensi dell’art. 183, comma 1, c.p., la causa estintiva opera al momento del suo intervento, la fruizione del beneficio dell’indulto, ancorché necessariamente oggetto di successiva ricognizione giudiziale, deve ritenersi avvenuta già all’atto stesso della concessione recata dal provvedimento di clemenza; conseguentemente la revoca «di diritto» comminata dall’art. 4, D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, anch’essa derivante direttamente dalla legge e solo «dichiarata» successivamente dal giudice, opera ogni volta che il delitto non colposo che ne costituisca causa venga commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore del decreto, sia o meno previamente intervenuto il provvedimento giudiziale di applicazione del beneficio: da ciò consegue la giuridica ed, ancor prima, logica impossibilità di dichiarare giudizialmente l’applicazione di un condono in relazione al quale siasi già verificata una causa di revoca del beneficio.

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Cass. pen. n. 1228/1993

Atteso il principio per cui, a parità di effetti di diverse cause di estinzione del reato, opera quella di dette cause che sia sorta per prima, deve ritenersi prevalente l’amnistia propria rispetto alla remissione di querela quando quest’ultima sia stata successiva alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, giacché è a tale data che occorre far riferimento al fine di stabilire l’ordine di priorità.

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Cass. pen. n. 14369/1990

La sospensione condizionale della pena, che è causa di estinzione del reato, prevale sull’indulto, che è causa di estinzione della pena.

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Cass. pen. n. 12628/1990

In tema di concorso di cause estintive, dalla chiara dizione letterale della norma di cui all’art. 183, secondo comma, c.p. si evince che la «prevalenza» di una causa estintiva sull’altra presuppone che l’applicazione di quella prevalente precluda la contestuale applicabilità dell’altra. Manca, pertanto, l’interesse del condannato all’applicazione dell’indulto quando gli sia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. L’interesse all’applicazione della causa estintiva della pena, una volta che sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, può insorgere successivamente, qualora il condannato non si astenga dal commettere reati entro i termini stabiliti dalla legge (art. 167 c.p.). In tal caso potrà essere invocata la causa estintiva della pena, in sede esecutiva.

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