Art. 171 – Codice penale – Morte del reo dopo la condanna

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna [c.p.p. 648, 650], estingue la pena.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 30406/2016

L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria

Cass. pen. n. 1/1982

L'estinzione del reato per morte del reo, in caso di sentenza contumaciale non potuta notificare per estratto all'imputato nel frattempo deceduto e non impugnata neppure dal difensore o dalle altre parti legittimate, deve essere dichiarata in sede di esecuzione dallo stesso giudice che ha emanato la sentenza. Questa infatti non è suscettibile di annullamento da parte del giudice di cognizione del grado superiore perché diviene irrevocabile nel momento stesso del decesso dell'imputato, estinguendosi con la morte di quest'ultimo anche il diritto a lui spettante d'impugnare la sentenza.