Art. 170 – Codice penale – Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato

Quando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

La causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione [61 n.2].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34983/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.

Cass. pen. n. 56379/2018

In tema di riciclaggio, ai sensi dell'art. 170 cod. pen., l'estinzione del reato presupposto non si estende al reato successivo, né nel caso di estinzione "originaria", ovvero già maturata al momento dei fatti contestati ex art. 648-bis cod. pen., né nel caso di estinzione sopravvenuta a questi ultimi.