16 Mar Art. 123 — Estensione della querela
La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato [ 58bis ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 10398/1999
Nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, l’intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all’art. 123 c.p., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta inoperante, in quanto implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili e, dunque, priva di efficacia, secondo quanto disposto dall’art. 339 comma 2 c.p.p.
Cass. pen. n. 1654/1998
L’art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell’art. 123 c.p. per il principio dell’unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l’ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato.
Cass. pen. n. 8773/1994
Il principio dell’«indivisibilità» della querela, stabilito dall’art. 123 c.p., trova il limite nel fatto-reato in essa considerato ed opera, quindi, unicamente rispetto ai soggetti che quel fatto hanno commesso, anche se la loro individuazione avvenga in un momento successivo alla proposizione della querela, senza che occorra una nuova proposizione di essa. Condizione essenziale è, peraltro, che si tratti di concorso nello stesso reato. Pertanto, l’effetto estensivo non si verifica quando, pur trattandosi dello stesso titolo di reato e pur essendo identico l’oggetto, il reato venga posto in essere mediante fatti distinti da persone che non abbiano agito con una volontà associata. (Fattispecie in tema di diffamazione a mezzo stampa).
Cass. pen. n. 6242/1988
Ai fini dell’applicabilità dell’effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l’ipotesi della cooperazione prevista dall’art. 113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall’evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell’art. 123 c.p., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi.
Cass. pen. n. 4318/1985
La querela è condizione di procedibilità del reato nei confronti di chiunque ne risulta responsabile e conserva validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole fatta dalla persona offesa.
Cass. pen. n. 4434/1975
La norma dell’art. 123 c.p. non può essere intesa nel senso che soltanto se viene accertata la colpevolezza del concorrente in seguito al giudizio deve ritenersi che esattamente la querela sia stata estesa anche a lui, ma nel senso che l’estensione si verifica nei confronti di tutti quelli cui viene attribuita dall’organo istruttorio la commissione del reato.
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