Art. 123 – Codice penale – Estensione della querela
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 46232/2023
In tema di restituzione nei termini ex art. 175 cod. proc. pen., anche a seguito dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che, per la proposizione dell'appello, impone il rilascio di mandato al difensore e l'elezione di domicilio, non costituisce causa di forza maggiore la detenzione per altra causa dell'imputato che risulti difeso d'ufficio, essendo allo stesso consentito l'assolvimento di tale adempimento mediante dichiarazione formalizzata anche all'interno della casa circondariale, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 35518/2023
La rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, che pervenga all'organo gestore di quest'ultima, costituisce presupposto per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile ad un'ipotesi di mutamento degli elementi per determinare l'importo delle detrazioni, poiché preclude la rivalsa del cedente; pertanto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.
Cass. civ. n. 34071/2023
In tema di locazione, il mutamento del termine di scadenza o dell'ammontare del canone, pur non essendo di per sé sufficiente ad integrare la novazione del rapporto, trattandosi di modificazione accessoria, non esclude che, ove il nuovo contratto si caratterizzi per tali modifiche, l'animus e la causa novandi possano essere desunti aliunde, sulla base di altri elementi che evidenzino la comune intenzione delle parti di dare al rapporto un assetto totalmente nuovo, in funzione di interessi che altrimenti non avrebbero potuto trovare uguale soddisfazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato l'animus novandi, rispondendo la nuova conformazione temporale del rapporto anche all'interesse della conduttrice di beneficiare di una durata doppia, rispetto a quella su cui avrebbe potuto contare in assenza di modifica).
Cass. civ. n. 25454/2023
L'art. 79 del r.d. n. 1127 del 1939, applicabile in materia di brevetti per modelli ornamentali per effetto del richiamo contenuto nell'art. 1 del r.d. n. 1411 del 1940, nell'estendere, a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del d.P.R. n. 338 del 1979, l'efficacia erga omnes a tutte le decadenze o nullità dei brevetti d'invenzione dichiarate con sentenze passate in giudicato, sia a seguito di azione promossa dal P.M. (com'era in precedenza), sia su domanda della parte privata (come ora previsto), deroga alla regola generale secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, ma non comporta una modifica della formula che identifica la pronuncia suscettibile di formare il giudicato, da porre in relazione non già con la legittimazione, bensì con i modi di esercizio dell'azione; ne consegue che tale accertamento pieno e generale va escluso, violando l'art. 112 c.p.c., allorché la questione sia stata sollevata dalla parte solo in via di eccezione, di essa dovendo il giudice conoscere solo incidenter tantum.
Cass. civ. n. 19900/2023
In materia di atti prodromici al processo (quali in particolare gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), redatti in lingua diversa dall'italiano, discende dal principio della facoltatività della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (art. 123 c.p.c.) che la contestuale produzione di traduzione in lingua italiana non integra requisito di validità dell'atto, laddove il giudice sia in grado di compiere da sé la traduzione.
Cass. civ. n. 18850/2023
L'art. 44 dello statuto della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale il potere di deliberare in materia di liti attive e passive, va inteso nel senso che la regione può promuovere liti o resistervi soltanto previa autorizzazione della giunta stessa; pertanto, la mancanza della deliberazione autorizzativa a stare in giudizio incide in via generale sulla legittimazione processuale dell'ente ed è rilevabile in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 18801/2023
reddituale - Revoca - Obbligatorietà - Esclusione - Attivazione dei poteri officiosi d’indagine da parte del giudice, anche in sede di opposizione alla revoca - Necessità - Fattispecie. In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la mancata indicazione numerica della situazione reddituale nell'autodichiarazione da allegare all'istanza di ammissione al beneficio non costituisce di per sé motivo di revoca dell'ammissione disposta in via provvisoria, dovendo il giudice – anche in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – attivare i poteri istruttori officiosi in relazione alla determinazione non solo del "quantum", ma anche dell'"an". (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza del giudice di merito che aveva rigettato il ricorso in opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'odine degli avvocati, evidenziando che nella sezione ove andavano indicati i redditi, la ricorrente non aveva indicato alcuna cifra espressa in numeri, limitandosi a dichiarare "vivo con i miei genitori che mi sostengono economicamente").
Cass. civ. n. 13542/2023
Ai fini della configurabilità della novazione del contratto di locazione, la modifica della destinazione d'uso dell'immobile locato rispetto all'originaria destinazione, dalla quale non derivi innovazione della disciplina giuridica del rapporto, integra il necessario presupposto dell'"aliquid novi", trattandosi non già di una semplice modificazione delle modalità esecutive dell'originaria obbligazione, ma al contrario di un rilevante mutamento della stessa, atteso che, in assenza della modifica pattizia, lo svolgimento di attività diversa da quella indicata in contratto costituirebbe inadempimento contrattuale legittimante il ricorso all'azione di risoluzione ex art. 1453 c.c..
Cass. civ. n. 4835/2023
In materia di prova documentale nel processo civile, il giudice d'appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado.
Cass. civ. n. 3591/2023
In tema di reddito imponibile delle società facenti parte di un gruppo che ha adottato il regime fiscale della tassazione di gruppo, in caso di scissione societaria parziale, le perdite generate dalla società scissa nel corso del consolidato fiscale possono essere oggetto di riparto con la società beneficiaria, in proporzione al patrimonio netto a quest'ultima attribuito, a condizione che si tratti di perdite prodotte dalla scissa consolidante per effetto della propria gestione patrimoniale, non di quelle generate per effetto delle rettifiche di consolidato di cui agli artt. 122 e 123 del T.u.i.r..
Cass. civ. n. 18792/2022
Le dichiarazioni rese al curatore fallimentare, in quanto acquisite al di fuori del procedimento, non sono soggette alle norme del codice di procedura penale in tema di traduzione degli atti, né può, in relazione ad esse, trovare applicazione quanto prescritto dagli artt. 122 e 123 cod. proc. civ. in tema di nomina dell'interprete e del traduttore, poiché dette norme riguardano gli atti processuali in senso proprio e anche i documenti esibiti dalle parti. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore, senza l'ausilio di un interprete, dall'amministratrice della fallita, soggetto di nazionalità straniera che, pur comprendendo la lingua italiana, si esprimeva con difficoltà e si era fatta assistere, nel corso dell'ascolto, dal proprio legale di fiducia).
Cass. pen. n. 3584/2009
Non si ha effetto estensivo della querela proposta soltanto nei confronti di alcuni autori di singoli fatti colposi con riguardo, in caso di condotte indipendenti, agli attori di altri fatti.
Cass. pen. n. 42479/2009
Per effetto dell'art. 123 cod. pen., la querela ha effetto nei riguardi di chiunque risulti responsabile del reato e conserva la sua validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole da parte della parte offesa.
Cass. pen. n. 19020/2009
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 336 cod. proc. pen. - per la quale la querela è proposta mediante dichiarazione nella quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato - implica che il querelante è tenuto ad esporre nella sua materialità il fatto che ritiene lesivo, ma non ha l'onere della sua qualificazione giuridica, che compete invece al giudice, il quale può legittimamente ravvisare a carico del direttore responsabile del giornale il reato di omesso controllo, ancorché la querela sia stata proposta nei suoi confronti - a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione - per il reato di diffamazione.
Cass. pen. n. 10398/1999
Nel caso in cui il querelante manifesti contestualmente la volontà di perseguire alcuni colpevoli e non altri, l'intento punitivo ha prevalenza, in quanto esso, in base all'art. 123 c.p., permane e si espande, mentre la rinuncia risulta inoperante, in quanto implicitamente sottoposta alla condizione che vengano perseguiti gli altri responsabili e, dunque, priva di efficacia, secondo quanto disposto dall'art. 339 comma 2 c.p.p..
Cass. pen. n. 1654/1998
L'art. 123 c.p. dispone che la querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. In altri termini, ai sensi dell'art. 123 c.p. per il principio dell'unicità del reato concorsuale, la querela sporta contro uno dei compartecipi si estende a tutti coloro che hanno commesso il reato. Ne deriva che nessuna improcedibilità deriva dal fatto che la persona offesa abbia sporto querela soltanto contro uno o alcuni degli autori del reato, escludendone gli altri, poiché la querela dispiega ope legis i propri effetti nei confronti di tutti i soggetti che hanno concorso a commettere il reato, anche senza, ed eventualmente contro, la volontà del querelante. Infatti la querela è condizione di punibilità del fatto-reato, e non di uno o di taluno soltanto degli autori; con essa si rimuove soltanto l'ostacolo della perseguibilità di taluni reati, restando al pubblico ministero il potere di accertamento e di persecuzione dei rei, sicché la querela tempestivamente proposta, conserva valore nei riguardi di coloro che, non indicati inizialmente, risultino poi autori o compartecipi del reato.
Cass. pen. n. 8773/1994
Il principio dell'«indivisibilità» della querela, stabilito dall'art. 123 c.p., trova il limite nel fatto-reato in essa considerato ed opera, quindi, unicamente rispetto ai soggetti che quel fatto hanno commesso, anche se la loro individuazione avvenga in un momento successivo alla proposizione della querela, senza che occorra una nuova proposizione di essa. Condizione essenziale è, peraltro, che si tratti di concorso nello stesso reato. Pertanto, l'effetto estensivo non si verifica quando, pur trattandosi dello stesso titolo di reato e pur essendo identico l'oggetto, il reato venga posto in essere mediante fatti distinti da persone che non abbiano agito con una volontà associata.
Cass. pen. n. 6242/1988
Ai fini dell'applicabilità dell'effetto estensivo della querela nel caso di delitti colposi, occorre distinguere l'ipotesi della cooperazione prevista dall'art. 113 c.p. da quella del concorso di azioni od omissioni colpose costituenti cause indipendenti dall'evento, con la conseguenza che nella prima ipotesi, la querela è estensibile ai concorrenti a norma dell'art. 123 c.p., mentre nella seconda, essa ha efficacia soltanto nei riguardi di colui o di coloro che sono indicati nella stessa come autori dei singoli fatti colposi.
Cass. pen. n. 4318/1985
La querela è condizione di procedibilità del reato nei confronti di chiunque ne risulta responsabile e conserva validità anche nel caso di erronea indicazione del colpevole fatta dalla persona offesa.
Cass. pen. n. 4434/1975
La norma dell'art. 123 c.p. non può essere intesa nel senso che soltanto se viene accertata la colpevolezza del concorrente in seguito al giudizio deve ritenersi che esattamente la querela sia stata estesa anche a lui, ma nel senso che l'estensione si verifica nei confronti di tutti quelli cui viene attribuita dall'organo istruttorio la commissione del reato.