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Art. 122 — Querela di uno fra più offesi

Art. 122 — Querela di uno fra più offesi

Il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 50725/2016

In tema di legittimazione alla proposizione della querela, dovendosi ritenere “persona offesa” chiunque abbia subito la lesione dell’interesse protetto dalla norma penale, detta legittimazione va riconosciuta, con riguardo al reato di truffa, anche in capo al soggetto che, pur non rivestendo la formale qualifica di titolare dell’impresa commerciale in danno della quale il reato era stato commesso (spettando, nella specie, detta qualifica alla di lui moglie), abbia tuttavia personalmente trattato l’affare dal quale il danno era derivato.

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Cass. pen. n. 2712/2006

In tema di indivisibilità della querela sotto il profilo attivo, la previsione di cui all’art. 122 c.p. — per la quale il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse — non è applicabile nell’ipotesi in cui una sola azione comporti più lesioni della stessa disposizione penale, ledendo distinti soggetti in quanto, tale situazione integra un concorso formale di reati in danno di più persone in cui la reductio ad unum e cioè la rappresentazione unitaria è preordinata solo ad un più benevolo regime sanzionatorio che non incide sulla autonomia dei singoli reati, di guisa che, in tal caso, la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

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Cass. pen. n. 7080/1984

Il concetto di reato unico richiamato dall’art. 122 c.p., concerne esclusivamente quel reato che, pur se produttivo di conseguenze pregiudizievoli per una pluralità di persone, si realizzi attraverso un unico illecito penale al quale è correlata un’unica sanzione. Non rientra pertanto, agli effetti dell’art. 122 c.p., nella nozione di reato unico commesso in danno di più persone l’ipotesi di azione unica concretizzante un concorso di reati in danno di più persone, ovvero di pluralità di azioni concretizzanti più reati in danno di più persone unificati dal vincolo della continuazione, nei quali casi la procedibilità di ciascun reato è condizionata alla querela della rispettiva persona offesa.

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