Art. 118 – Codice penale – Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti
Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1450/2025
La responsabilità solidale del committente, ex art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, per le retribuzioni dovute ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore riguarda i soli "trattamenti retributivi", fra i quali non rientra l'indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti, la quale può invece rientrare nei "trattamenti economici e normativi" a cui fa riferimento la previsione dell'art. 118, comma 6, del d.lgs. n. 163 del 2006 - nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 50 del 2016 e che continua a trovare applicazione in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 216 del citato d.lgs. n. 50 - secondo cui è dirimente la pubblicazione di bandi o avvisi per le procedure di affidamento e, cioè, se avvenuta prima o dopo l'entrata in vigore del medesimo d.lgs. (19 aprile 2016).
Cass. civ. n. 25584/2024
Nell'ipotesi di espropriazione forzata di un bene locato, il pagamento di canoni locativi eseguito dal locatario all'esecutato-locatore, nel corso del processo esecutivo ma prima della designazione del custode professionale o della conoscenza della surroga nella custodia, ha efficacia liberatoria nei confronti della procedura a condizione che sussistano i requisiti della fattispecie di cui all'art. 1189 c.c., ovvero che il conduttore provi, oltre alla sua buona fede, l'esecuzione del pagamento in favore del creditore apparente, il quale deve risultare da una prova documentale munita di data certa ex art. 2704 c.c., non potendosi attribuire valore confessorio, nei confronti del custode giudiziario, a quietanze o dichiarazioni giudiziali rilasciate dall'esecutato.
Cass. civ. n. 21817/2024
l'ufficio di tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello della provincia in cui il creditore è domiciliato, tranne che l'amministrazione convenuta abbia un'unica Tesoreria di riferimento.
Cass. civ. n. 21053/2024
In ragione della piena parificazione al denaro contante (fondata sulla precostituzione della provvista presso la banca di riferimento), la consegna di un assegno circolare determina l'immediata estinzione delle obbligazioni pecuniarie con effetto liberatorio per il debitore, indipendentemente dall'effettivo incasso del titolo, fermo restando il rischio di inconvertibilità dello stesso, che resta a carico del debitore medesimo.
Cass. civ. n. 16446/2024
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Cass. civ. n. 13314/2024
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima.
Cass. civ. n. 11389/2024
Per aversi accettazione tacita di eredità, non basta che un atto sia compiuto dal chiamato con l'implicita volontà di accettare, ma è necessario che si tratti di atto che egli non avrebbe diritto di fare, se non nella qualità di erede, cosicché è irrilevante l'esecuzione di un legato ad opera del chiamato, con denaro proprio o di un terzo, perché, come i debiti ereditari, anche i legati possono essere adempiuti direttamente da terzi, senza alcun esercizio di diritti successori.
Cass. civ. n. 10893/2024
In tema di revocatoria fallimentare, la pendenza della procedura concorsuale non è una condizione di proseguibilità dell'azione, ove il fallimento sia stato chiuso per ripartizione finale dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, e comma 2, l.fall., dal momento che la norma consente la chiusura nonostante la presenza di giudizi pendenti, rispetto ai quali il curatore conserva la legittimazione processuale nei successivi stati e gradi.
Cass. civ. n. 6716/2024
In tema di surrogazione dell'assicurazione sociale nei diritti del danneggiato da circolazione stradale, il pagamento eseguito dalla compagnia di assicurazione in favore degli aventi diritto, senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 142 del d.lgs. n. 209 del 2005, non è idoneo a liberare la medesima nei confronti dell'Inail, non potendo trovare applicazione, in tale ipotesi e in ragione della colpa del solvens, la regola dell'art. 1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente.
Cass. civ. n. 299/2024
In tema di status di consigliere comunale e provinciale, il gettone di presenza, previsto dall'art. 82, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, non è riconosciuto per la partecipazione alle sedute di articolazioni di organi deliberativi del comune e della provincia, quali la conferenza dei capigruppo, la conferenza di programmazione e l'ufficio di presidenza, che, per le funzioni svolte, non sono equiparabili ai consigli e alle commissioni di cui al citato art. 82, in ossequio ai principi dell'onnicomprensività dei compensi e della necessità del contenimento della spesa per il funzionamento degli organi degli enti locali.
Cass. civ. n. 47542/2023
In tema di falsità documentale, il dispositivo redatto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, cod. proc. civ., pur non avendo rilevanza giuridica esterna, ma solo valore interno, è atto pubblico fidefacente, in quanto destinato a provare, fino a querela di falso, che la decisione riportata corrisponde a quella adottata in esito alla discussione in camera di consiglio, svoltasi in una determinata data tra i componenti di un determinato collegio giudicante. (Fattispecie relativa a soppressione del dispositivo di sentenza emesso da una Commissione tributaria regionale).
Cass. civ. n. 34616/2023
In caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita.
Cass. civ. n. 25368/2023
Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.
Cass. civ. n. 22762/2023
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Cass. civ. n. 18477/2023
datore di lavoro e tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - Distinzione - Obbligo di accantonamento e versamento al Fondo della contribuzione o del TFR maturando - Mandato del lavoratore - Cessione del credito - Previsione nello statuto del Fondo - Necessità. In tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito.
Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.
Cass. civ. n. 15071/2023
In tema di emolumenti assimilati a lavoro dipendente, non sono soggette a tassazione separata le somme maturate in un determinato anno ed erogate nell'anno successivo, purché entro un termine considerato congruo, o perché necessario al calcolo del compenso maturato o perché, nell'ipotesi di convenzioni disciplinanti la singola voce aggiuntiva, pattuito tra le parti in autonomia contrattuale, la quale integra la norma e costituisce presupposto del successivo inquadramento fiscale.
Cass. civ. n. 12810/2023
In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.
Cass. civ. n. 10862/2023
Nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio.
Cass. civ. n. 4595/2023
In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite "ipso iure" alla "fiscal unit", la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all' art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR, esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, TUIR.
Cass. civ. n. 2221/2023
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.
Cass. civ. n. 756/2023
I compensi dovuti a un professionista, facente parte di un'associazione professionale, possono essere pignorati nei confronti dei suoi clienti nelle forme del pignoramento presso terzi, a nulla rilevando che egli abbia delegato altri all'incasso, oppure si sia obbligato, nei confronti dell'associazione medesima, a riversare in un fondo comune i proventi della propria attività professionale, salvo che non vi sia stata una formale cessione dei suddetti crediti. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo al pignoramento dei crediti vantati, da un commercialista membro di un'associazione professionale, a titolo di compenso per l'attività di membro del collegio sindacale di alcune società, sul presupposto che l'obbligo di riversare i rispettivi compensi in favore dell'associazione, contemplato dal relativo statuto, vincolasse i soli membri della stessa, e fosse pertanto inopponibile ai creditori del singolo associato).
Cass. civ. n. 656/2023
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente a conoscere della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., occorre avere riguardo al luogo in cui doveva essere eseguita l'originaria obbligazione il cui inadempimento viene dedotto a sostegno della domanda, per tale dovendosi intendere l'obbligazione fondamentale e primaria derivante dal contratto, e non anche eventuali obbligazioni accessorie e strumentali, il cui inadempimento non può considerarsi suscettibile di autonoma valutazione, anche nel caso in cui le stesse dovessero essere eseguite in un luogo diverso da quello in cui doveva essere adempiuta l'obbligazione principale.
Cass. pen. n. 8324/2022
In tema di concorso di persone nel reato, il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. - per il quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa - opera anche ai fini del riconoscimento delle circostanze di natura oggettiva, che si estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive.
Cass. pen. n. 13802/2020
La circostanza aggravante dell'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, legge fall., ha natura oggettiva ed, in quanto tale, si comunica al concorrente ai sensi dell'art. 118 cod. pen.
Cass. pen. n. 8545/2019
La circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe.
Cass. pen. n. 52505/2018
La circostanza aggravante dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, ha natura soggettiva, essendo incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio; ne consegue che, nel caso di concorso di persone nel reato, detta circostanza è applicabile, ai sensi dell'art. 118 cod. pen., solo ai concorrenti che abbiano agito in base a tale finalità o che comunque l'abbiano condivisa e fatta propria.
Cass. pen. n. 29816/2017
La circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono.
Cass. pen. n. 22136/2013
In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, c.p., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 c.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estensione ad un concorrente della circostanza prevista dall'art. 61, n. 6, c.p., inerente ad altro concorrente, in quanto la stessa si era rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale).
Cass. pen. n. 21956/2005
Nel caso di concorso di persone nel reato di omicidio, l'aggravante della premeditazione si estende al correo che ne abbia effettiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso.
Cass. pen. n. 6775/2005
La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall'art. 577, comma primo, n. 4, c.p. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione dell'evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell'azione esecutiva posta in essere dall'autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest'ultima. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi, presente alla selvaggia aggressione della vittima, ne abbia impedito la fuga, riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita, e nelle mani dell'aggressore, visibilmente in preda a un'incontenibile furia omicida, sul rilievo che tale condotta non può non significare, secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dagli artt. 59, comma secondo, e 118 c.p., la piena consapevolezza delle spietate modalità con cui l'aggressore avrebbe proseguito nell'azione delittuosa)
Cass. pen. n. 48219/2003
Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).
Cass. pen. n. 35500/2003
In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode, di cui al comma secondo dell'art. 349 c.p., si comunica ai concorrenti, con l'unico presupposto che i correi siano a conoscenza o ignorino colpevolmente tale qualità, atteso che non rientra tra quelle circostanze soggettive che a norma dell'art. 118 vanno valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono.
Cass. pen. n. 1149/1997
In tema di valutazione delle circostanze, correlando le norme di cui agli artt. 59 e 118 c.p. - come modificati dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - si ricavano due complementari principi giuridici. Le circostanze attenuanti, soggettive ed oggettive, sono sempre applicabili alla persona alla quale si riferiscono, anche se non conosciute, mentre le circostanze aggravanti sono applicabili soltanto se conosciute; nel caso di concorso di persone nel reato, le circostanze soggettive specificamente indicate nell'art. 118 - e cioè quelle concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa nonché quelle inerenti la persona del colpevole - si applicano, in quanto aggravanti, se conosciute, ed in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute, soltanto alle persone alle quali si riferiscono e non si comunicano a tutti gli altri compartecipi, siano da essi conosciute o meno: viceversa, le circostanze oggettive e quelle soggettive, non specificamente indicate, si comunicano a tutti i compartecipi, in quanto aggravanti, se conosciute, e, in quanto attenuanti, anche se non sono conosciute. (Nella fattispecie, il ricorrente - assolto dai reati di associazione per delinquere ed estorsione a lui contestati in concorso con altri - era stato condannato, quale fiancheggiatore, per il delitto di lesioni personali, con l'aggravante del nesso teleologico perché finalizzato al fatto estorsivo, unitamente ad altro coimputato, autore materiale del delitto di lesioni, condannato, quest'ultimo, anche per l'estorsione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso ed in virtù del principio di cui in massima, ha escluso l'applicabilità dell'aggravante in questione al ricorrente, atteso che la corte di merito, riconoscendo l'estraneità del medesimo, sia all'associazione per delinquere, sia al delitto di estorsione, aveva dato «assiomatica dimostrazione della preclusiva estraneità oggettiva» dello stesso alla finalità perseguita dall'autore materiale delle lesioni, e, comunque, della non conoscenza di quella finalità; conoscenza che - ha precisato la Suprema Corte - è, a norma dell'art. 59 c.p., pur sempre requisito ulteriore, anche se soggettivo, per l'applicazione dell'aggravante).
Cass. pen. n. 8328/1994
Nell'ambito dell'aggravamento previsto dall'art. 118 c.p. rientrano tutti gli aspetti e le situazioni anche di natura processuale per le quali il fatto di un soggetto qualificato è sanzionato penalmente. Con la conseguenza che il reato di violenza sessuale commesso dal genitore come concorrente morale è punibile nei suoi confronti e nei confronti dell'autore materiale, stante la unicità del reato, che, siccome commesso dal genitore, la legge vuole perseguibile d'ufficio. Il principio non risulta inciso dalla novella del 7 febbraio 1990, n. 19, il cui art. 3 ha sostituito il vecchio art. 118 c.p., perché con essa è stato stabilito che sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono le circostanze concernenti i motivi, il dolo, la colpa e quelle inerenti alla persona del colpevole. Sicché le altre circostanze - tra cui la circostanza soggettiva del rapporto parentale tra l'agente e l'offeso, - sono soggette al pur novellato art. 59, comma 2, cioè sono valutate a carico dell'imputato se da lui conosciute o ignorate per colpa.
Cass. pen. n. 7205/1994
Se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, deve invece ritenersi che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione. Infatti, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso dell'altrui premeditazione, la sua volontà aderiva al progetto, investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto che così vada interpretato l'art. 118 c.p., pur dopo la L. 7 febbraio 1990, n. 19 con la quale esso è stato modificato).
Cass. pen. n. 2732/1994
In tema di violazione di sigilli, la circostanza aggravante della qualità di custode di cui all'art. 349, comma 2, c.p. si comunica ai concorrenti, non rientrando tra quelle previste dall'art. 118 dello stesso codice, salvo il temperamento introdotto dall'art. 1 della L. 7 febbraio 1990, n. 19.
Cass. pen. n. 853/1993
A seguito della sostituzione del testo dell'art. 118 c.p. ad opera dell'art. 3, L. 7 febbraio 1990, n. 19, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettive concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quelle relative all'imputabilità ed alla recidiva. Conseguentemente, sono ancora valutate riguardo a lui le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70, primo comma, n. 2, c.p., cioè quelle attinenti alle qualità personali del colpevole ed ai rapporti tra il colpevole e la persona offesa. Si estendono, dunque, al concorrente - il quale ne sia a conoscenza o le ignori per colpa - le circostanze relative al munus publicum del colpevole. (Applicazione in tema di estensione della circostanza aggravante della qualità di custode al concorrente nel reato di violazione di sigilli).
Cass. pen. n. 5218/1993
In tema di valutazione delle circostanze nel caso di concorso di persone nel reato, l'art. 118 c.p., come sostituito dall'art. 3, L. n. 19 del 1990, sancisce che «sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono» le circostanze, aggravanti o attenuanti, «concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa» e quelle «inerenti alla persona del colpevole». Restano quindi fuori della previsione di tale articolo le circostanze relative alle qualità personali del colpevole e quelle che riguardano i rapporti fra il colpevole e la persona offesa, che vanno quindi estese a tutti i concorrenti, a norma dell'art. 110 c.p., ricorrendo i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 59 c.p.
Cass. pen. n. 12368/1990
La L. 7 febbraio 1990, n. 19 ha integralmente sostituito il disposto dell'art. 118 c.p. nel senso, tra l'altro, che le circostanze che aggravano le pene, concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, ed il grado della colpa sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono e fra tali circostanze aggravanti è compresa quella della premeditazione in quanto riguardante l'intensità del dolo. La nuova normativa si applica anche ai procedimenti in corso in base al disposto dell'art. 2, terzo comma, c.p.