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Art. 712 — Transito

Art. 712 — Transito

1. Quando l’estradizione di una persona da uno Stato terzo a un altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della giustizia lo autorizza, su domanda dello Stato richiedente l’estradizione, salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato..

2. Il transito non può essere autorizzato:

  1. a] se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
  2. b] se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’articolo 698;
  3. c] se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.

3. Se la persona estradata non ha consentito al transito con dichiarazione resa davanti all’autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l’estradizione, l’autorizzazione è data previa decisione della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.

4. L’autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo .

  1. a] se l’estradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana;
  2. b] se ricorre taluna delle ipotesi previste dall’articolo 698;
  3. c] se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 51056/2016

Ai fini della configurabilità del reato contravvenzionale di cui all’art. 712, comma primo cod. pen., non è necessario che l’acquirente abbia effettivamente nutrito dubbi sulla provenienza della merce, dovendosi invece ritenere che il reato sussista ogni qualvolta l’acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno.

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