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Art. 711 — Riestradizione

Art. 711 — Riestradizione

1. Le disposizioni dell’articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato .

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 34800/2008

In tema di riestradizione, il consenso dello Stato che ha consegnato l’estradato ad un terzo Stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito anche dopo la sentenza della corte di appello che ha deliberato favorevolmente all’estradizione, sempre che intervenga prima della consegna.

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Cass. pen. n. 585/2000

In tema di riestradizione, il consenso dello stato rifugio alla consegna dell’estradato a un terzo stato che ne abbia fatto richiesta può essere legittimamente acquisito nel corso del procedimento, sempre che intervenga prima della consegna a tale ulteriore stato.

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