14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 585 del 21 marzo 2000
Testo massima n. 1
In tema di estradizione per l’estero, l’arresto provvisorio è legittimamente eseguito, a parte gli altri presupposti, se ricorre una situazione di urgenza. Ne discende che il presidente della Corte di appello, nel convalidare l’arresto, non può esimersi dal motivare in ordine alla sussistenza di tale requisito, che non si identifica necessariamente nel pericolo di fuga, in quanto il richiamo all’art. 715, comma secondo, c.p.p., operato dall’art. 715, comma primo, del medesimo codice, riguarda le altre condizioni senza le quali l’arresto non è consentito, mentre l’urgenza si pone come elemento eventualmente diverso e ulteriore rispetto a esse.
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Testo massima n. 2
In tema di misure cautelari personali nella procedura di estradizione per l’estero, l’impugnazione proposta contro il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora, nelle more, tale misura sia stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. [ Fattispecie nella quale l’estradando aveva dedotto la carenza di motivazione del provvedimento applicativo della custodia in carcere in ordine al pericolo di fuga e alla pericolosità sociale, e, dopo la sostituzione di tale misura in quella degli arresti domiciliari, aveva separatamente impugnato quest’ultimo provvedimento ].
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