12 Mag Art. 710 — Estensione dell’estradizione concessa
1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell’estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l’estradizione è già stata concessa, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo. Alla domanda devono essere allegate le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell’estradizione .
2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.
3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l’estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all’estensione richiesta.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 7298/2002
In tema di estensione dell’estradizione per l’estero con riguardo a fatto anteriore rispetto alla consegna dell’estradato già intervenuta per altri reati, la mancata allegazione alla relativa domanda del verbale delle dichiarazioni in ordine alla richiesta di estensione rese dall’interessato al giudice dello Stato richiedente, di cui all’ultima parte del comma 1 dell’art. 710 c.p.p., se implica la necessità del giudizio avanti alla Corte d’appello [esclusa invece, per il disposto del comma 3 della norma citata, quando l’estradato abbia reso dichiarazione di consenso alla estensione], non comporta tuttavia, non essendo pertinente ad una forma di intervento dell’estradato nel relativo procedimento secondo la previsione dell’art. 178, lett. c], c.p.p., la nullità del procedimento stesso o del provvedimento che lo conclude.
Cass. pen. n. 928/1997
Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell’estradizione l’attualità della detenzione estera dell’estradando per il titolo per il quale l’estradizione è stata già concessa. [Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all’accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell’estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato]
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