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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 928 del 26 marzo 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 928 del 26 marzo 1997

Testo massima n. 1

Nel procedimento di estradizione suppletiva, non costituisce presupposto per la concessione dell’estradizione l’attualità della detenzione estera dell’estradando per il titolo per il quale l’estradizione è stata già concessa. [ Nella specie, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di estensione della estradizione, rivolta al Governo italiano dalla Repubblica di Germania nei confronti di un cittadino tedesco, ritenendo erroneamente ostativa all’accoglimento della domanda la circostanza che era cessata la detenzione in Germania dell’estradando con riferimento al titolo per il quale il medesimo era stato originariamente estradato ]

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