Art. 713 – Codice di procedura penale – Misure di sicurezza applicate all’estradato
Fonti > Codice di procedura penale > Libro undicesimo - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo II - Estradizione > Capo I - Estradizione per l'estero > Sezione I - Procedimento
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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