12 Mag Art. 713 — Misure di sicurezza applicate all’estradato
Posted at 15:58h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Undicesimo – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere > Titolo II – Estradizione > Capo I – Estradizione per l’estero > Sezione I – Procedimento
1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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