Art. 713 – Codice di procedura penale – Misure di sicurezza applicate all’estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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