Art. 207 – Codice di procedura penale – Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge [476 2].
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. pen. n. 23478/2011
La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perchè proceda nei confronti del testimone sospettato di falsità o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza. (Rigetta, App. Salerno, 17/06/2010).
Cass. pen. n. 6914/2011
In tema di esame testimoniale non integra alcuna nullità, risolvendosi in una mera irregolarità, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsità o reticenza circa le responsabilità previste dalla legge penale. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 11 febbraio 2010).
Cass. pen. n. 26560/2008
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 372 c.p. non rileva l'omesso avvertimento al teste sospettato di falsità ai sensi dell'art. 207 c.p.p.
Cass. pen. n. 14972/2005
La sospensione del processo è un mezzo eccezionale cui il giudice deve fare ricorso solo quando la legge espressamente lo consenta e cioè quando la decisione dipende dalla risoluzione di una questione pregiudiziale costituzionale ovvero civile o amministrativa, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., per cui fuori da tali casi il giudice è tenuto a risolvere ogni altra questione pregiudiziale, seppure con efficacia non vincolante. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento con cui il giudice, disposta la trasmissione alla procura della Repubblica degli atti relativi alle dichiarazioni rese da alcuni testimoni, aveva contestualmente sospeso il dibattimento in attesa dell'esito del procedimento per falsa testimonianza).
Cass. pen. n. 16661/1990
In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo codice di procedura penale, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al giudice del primo processo il solo compito di dare al pubblico ministero notizia del reato, quando ne ravvisi gli indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Ne consegue che la deposizione del teste falso resta parte integrante nel processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio acquisito.