Cass. pen. n. 23478 del 19 aprile 2011
Testo massima n. 1
La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perchè proceda nei confronti del testimone sospettato di falsità o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza. (Rigetta, App. Salerno, 17/06/2010).