Cass. pen. n. 16661 del 19 dicembre 1990

Testo massima n. 1


In tema di valutazione della testimonianza, il sistema introdotto dal nuovo codice di procedura penale, separa nettamente la valutazione della testimonianza ai fini della decisione del processo in cui è stata resa e la persecuzione penale del testimone che abbia deposto il falso, attribuendo al giudice del primo processo il solo compito di dare al pubblico ministero notizia del reato, quando ne ravvisi gli indizi in sede di valutazione complessiva di tutto il materiale raccolto. Ne consegue che la deposizione del teste falso resta parte integrante nel processo in cui è stata resa ed è prova in questo utilizzabile e valutabile in relazione all'altro materiale probatorio acquisito.

Testo massima n. 2


Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano non soltanto percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali. Ne consegue che è riservato alla valutazione del giudice di merito accertare se singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti (ad esempio, lesioni non volute) oppure integrino ipotesi criminose autonomamente volute dall'agente e, quindi, concorrenti, con il delitto di cui all'art. 572 c.p.

Normativa correlata