Art. 540 – Codice di procedura penale – Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili

1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [612].

2. La condanna al pagamento della provvisionale è immediatamente esecutiva [600 3].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 2860/2015

L'istanza dell'imputato diretta ad ottenere la revoca o la sospensione della provvisoria esecutorietà della condanna al pagamento di una provvisionale deve essere formulata insieme con l'atto di appello e, a pena di inammissibilità, non può essere proposta separatamente e successivamente all'impugnazione della sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che l'ordinanza con la quale la Corte di appello si pronuncia su tale richiesta, a sua volta, non è autonomamente ricorribile in Cassazione, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione).

Cass. pen. n. 11984/1997

Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.

Cass. pen. n. 10022/1996

In tema di provvisionale disposta ai sensi dell'art. 539 comma secondo c.p.p., essendo il relativo provvedimento munito di efficacia immediata ex lege (art. 540 comma secondo c.p.), è ammissibile, secondo valutazione discrezionale del giudice di merito, far dipendere la concessione del beneficio della sospensione della pena dalla avvenuta corresponsione della somma, a detto titolo determinata, entro un termine con scadenza anteriore alla sentenza definitiva di condanna.

Corte cost. n. 94/1996

Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 78 c.p.p., dell'art. 540 c.p.p., (nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado) e dell'art. 600 dello stesso codice (nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca della provvisoria esecutività di dette disposizioni).

Cass. pen. n. 1471/1992

In tema di sospensione dell'esecuzione della condanna civile da parte della Cassazione, per la relativa pronunzia da adottarsi con ordinanza in camera di consiglio, si esige una richiesta di carattere interlocutorio, da introdursi medio tempore, in attesa della decisione del ricorso. Ne consegue che deve ritenersi non correttamente impostata secondo i termini voluti dalla legge una richiesta avanzata nella forma di conclusione terminativa da esaminarsi solo in sede di decisione del ricorso. (Nella specie la Cassazione ha altresì rilevato che neppure l'irreparabile e grave danno paventato dal ricorrente appariva configurabile, giacchè l'impugnata sentenza si era limitata alla condanna «generica» al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in «separata sede»).