14 Mag Corte costituzionale sentenza n. 94 del 3 aprile 1996
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in Massimario
Testo massima n. 1
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 78 c.p.p., dell’art. 540 c.p.p., [ nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività ex lege delle disposizioni civili contenute nella sentenza di primo grado ] e dell’art. 600 dello stesso codice [ nella parte in cui, per effetto di tale omessa previsione, consente la revoca della provvisoria esecutività di dette disposizioni ].
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